Le spese del riscaldamento centralizzato devono essere ripartite in base ai consumi effettivamente registrati.

12 novembre 2019

Il caso oggetto della pronuncia trae origine dall’impugnazione di una delibera condominiale che prevedeva la suddivisione delle spese di riscaldamento per il 50 % sulla base del consumo individuale conteggiato e, per l’altra metà, sulla base dei valori espressi dalle tabelle millesimali, benché il Condominio fosse sì dotato di riscaldamento centralizzato ma con contabilizzatori di calore presenti in tutte le unità immobiliari. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che, in ossequio alla Delibera adottata dalla Regione Lombardia in materia, la ripartizione delle spese secondo i millesimi avrebbe dovuto riguardare solo la spesa generale di manutenzione dell'impianto e la quota di combustibile non direttamente imputabili ai condomini in quanto legata alla dispersione termica dell'edificio. Tribunale e Corte d’appello di Milano rigettavano la domanda, quest’ultima, in particolare, nel respingere il gravame, affermava che la normativa della regione Lombardia consentiva all’assise condominiale di stabilire secondo percentuali concordate quale quota delle spese fosse da suddividere in relazione al consumo effettivo e quale da suddividere in relazione ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, imponendo il limite massimo del 50% per la quota da suddividere in base alle tabelle millesimali di proprietà, limite questo rispettato dalla delibera impugnata. Il ricorrente proponeva così ricorso in Cassazione che, con recente sentenza, ha anzitutto stabilito l’impossibilità per la normativa regionale di incidere - con la previsione di criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento - sul rapporto civilistico tra Condominio e condomini, ma soprattutto, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che le spese del riscaldamento centralizzato in un condominio, ove siano presenti – come nel caso di specie – sistemi di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite necessariamente in base al consumo effettivamente registrato, risultando pertanto illegittima una suddivisione di tali oneri operata sulla base dei valori millesimali delle singole unità immobiliari.
Corte di Cassazione, Sent. n. 28282 del 04/11/2019

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