SINISTRI STRADALI: RIPARTITA LA RESPONSABILITA' SE UN AUTO E’ FERMA SENZA ALCUNA NECESSITA’ SULLA CORSIA D’EMERGENZA

15 aprile 2020

La responsabilità del sinistro stradale viene distribuita tra i soggetti incorsi nello stesso, allorquando non sia stato possibile, per il conducente dell’auto posteggiata sulla corsia d’emergenza e tamponata,  dimostrare il motivo per cui era stato costretto a fermarsi lì: lo ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con un’ordinanza (n. 7579/2020). 

Il sinistro de quo aveva riguardato un autoarticolato circolante regolarmente sulla carreggiata, ma che, a causa di un’imprudenza del conducente, andava a tamponare l’automobile in quel momento ferma sulla corsia di emergenza: in un momento successivo, l’impatto induceva i soggetti dell’auto tamponata a citare in giudizio la società proprietaria dell’autoarticolato, la compagnia assicurativa e gli eredi dell’autista dell’autoarticolato che, nel frattempo, era deceduto a seguito delle ferite riportate  nell’incidente in questione. 

 Nel primo grado di giudizio il giudice da’ ragione agli attori: questi dichiaravano di essere stati tamponati violentemente dall’autotreno, mentre si trovavano fermi sulla corsia di emergenza, per via di un guasto meccanico occorso alla loro automobile.

Nell’appello, a contrario, l’organo giudicante decide di ripartire la responsabilità nell’ordine del 70% al conducente del camion e del 30% ai soggetti attori poiché questi ultimi non hanno dimostrato l’improrogabile necessità di fermarsi sulla corsia d’emergenza e comunque hanno invaso parte della carreggiata: perciò, il giudice d’appello, pur imputando la gran parte della responsabilità alla condotta posta in essere dall’autista dell’autotreno, non esonera del tutto gli attori dalla loro seppur minore responsabilità.

Successivamente, conducente e passeggero dell’automobile hanno introdotto il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, adducendo come motivazione alla base del ricorso la violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 149 e 161 del C.d.S. (Codice della Strada) e richiamando, in subordine, tutta una serie di articoli del Codice Civile che a dire dei ricorrenti non sarebbero stati evidenziati dal giudice dell’appello, portando quest’ultimo a ripartire la responsabilità del sinistro; infine, un ultimo motivo utilizzato all’interno del ricorso riguarda l’omesso esame di un fatto ritenuto dagli attori “decisivo e controverso” ovvero il fatto che l’autista dell’autotreno, al momento dell’impatto, non avesse agganciate le cinture di sicurezza.

La Corte di legittimità, con ordinanza n. 7579/2020, ha rigettato definitivamente le pretese dei ricorrenti, dichiarando inammissibili i primi motivi e ritenendo infondato l’ultimo: difatti, non risulta per nulla dimostrata la circostanza secondo cui era assolutamente necessario, per l’automobile, fermarsi sulla corsia di emergenza e, in più, la questione delle cinture di sicurezza non agganciate da parte dell’autotrenista è stata ritenuta un particolare solamente accennato e per nulla dimostrato.

Pertanto, con tale ordinanza, gli Ermellini hanno deciso di confermare la ripartizione della responsabilità nella misura statuita dalla sentenza d’appello. 

 

Archivio news

 

News dello studio

feb22

22/02/2021

TUTELA DELLA FORMA ESTERIORE DI UN PRODOTTO: ANCHE IL PACKAGING, QUANDO REGISTRATO, VIENE PROTETTO DALLA IMITAZIONE DA PARTE DI TERZI, COME NEL CASO DELLA NOTA AZIENDA BOLOGNESE FABBRI

TUTELA DELLA FORMA ESTERIORE DI UN PRODOTTO: ANCHE IL PACKAGING, QUANDO REGISTRATO, VIENE PROTETTO DALLA IMITAZIONE DA PARTE DI TERZI, COME NEL CASO DELLA NOTA AZIENDA BOLOGNESE FABBRI

Il packaging è la modalità di confezione e di presentazione di un prodotto, studiata in funzione della vendita.  La tutela della forma esteriore di un prodotto è disciplinata

mag27

27/05/2020

Condominio: nuove regole per le assemblee

Condominio: nuove regole per le assemblee

Al tempo del Coronavirus, anche le assemblee di condominio non possono non subire modifiche che limitino il più possibile la diffusione del contagio da COVID-19.  Con l’entrata del

apr15

15/04/2020

SINISTRI STRADALI: RIPARTITA LA RESPONSABILITA' SE UN AUTO E’ FERMA SENZA ALCUNA NECESSITA’ SULLA CORSIA D’EMERGENZA

La responsabilità del sinistro stradale viene distribuita tra i soggetti incorsi nello stesso, allorquando non sia stato possibile, per il conducente dell’auto posteggiata sulla corsia d’emergenza

News Giuridiche

mag17

17/05/2024

Carceri, aumentano i suicidi

Nel 2024 uno ogni tre giorni e mezzo: il