Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile condominiale devono essere ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino

19 giugno 2019

Laddove il proprietario di un box privato subisca danni da infiltrazioni provenienti dal cortile condominiale sovrastante i box, questi deve comunque pagare, in virtù dei millesimi di proprietà, la quota necessaria per gli interventi di ripristino del cortile condominiale sovrastante.

E’ questo il principio di diritto consacrato nella recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14511/2019, chiamata a decidere sull'applicabilità degli artt. 1123 e 1126 cod.civ. a seguito del giudizio risarcitorio intrapreso da un condomino che aveva subito danni da fenomeni di infiltrazione ai suoi box sottostanti il cortile condominiale.

Nella vicenda processuale, il condominio aveva ritenuto l'area cortilizia assimilabile al lastrico solare e, pertanto, aveva reclamato il pagamento dei lavori di ripristino in capo a tutti i proprietari, con le proporzioni richiamate dall'art. 1126 cod.civ.

Tuttavia, i Giudici di legittimità ritengono opportuno precisare che se – da un lato - il cortile è certamente cosa comune e, pertanto, indipendentemente dalla sua funzione di copertura ai box, obbliga tutti i condòmini a mantenerlo in buono stato con l'attribuzione dei relativi costi per millesimi di proprietà – dall’altro - la superficie del lastrico solare con uso o proprietà esclusivi a mente dell'art. 1126 cod.civ., pur coprendo gli immobili sottostanti non offre la piena godibilità a tutti i comproprietari ed è perciò soggetta, per il suo ripristino, a un diverso criterio di addebito delle necessarie somme.

Conseguentemente, ai fini del riparto delle spese di riparazione o manutenzione del cortile diaccesso all’edificio non possono applicarsi i criteri previsti dall’art. 1126 c.c. in tema di lastrico solare, ma opererà in via analogica la previsione di cui all’art. 1125 c.c., quale principio particolaredella regola generale dettata dall’art. 1123 secondo comma c.c. in punto di riparto delle spese tra condomini.

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