LEGITTIMO IL RECESSO ANTICIPATO PER CRISI FINANZIARIA DEL CONDUTTORE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
25 marzo 2019
LEGITTIMO IL RECESSO ANTICIPATO PER CRISI FINANZIARIA DEL CONDUTTORE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
La Corte di Cassazione, con sentenza N. 5803 del 28 febbraio 2019, ha statuito che in caso di locazione ad uso commerciale la crisi sofferta dall’azienda conduttrice legittima il recesso anticipato.
La pronuncia in commento trae origine dalla vicenda di una società che aveva proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione ad uso commerciale chiedendo, in via riconvenzionale l’accertamento della legittimità del motivo del recesso anticipato, configurante una ipotesi di grave motivo previsto dalla L. 392/78 ex art 27.
La conduttrice, rimasta soccombente nei precedenti gradi del giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione ottenendo il riconoscimento della legittimità del grave motivo addotto, quale la crisi finanziaria della società.
In ragione di ciò, la Suprema Corte, disattendendo la sentenza d’Appello, ha affermato il consolidato principio secondo cui un fatto estraneo alla volontà dell’impresa, imprevedibile alla costituzione del rapporto e sopravvenuto ad esso, considerato tale da rendere più gravosa la prosecuzione del rapporto contrattuale, deve essere ritenuto un grave motivo.
Pertanto, secondo la Cassazione, l’anticipato scioglimento dal vincolo contrattuale in caso di accertata crisi finanziaria della società locataria deve essere ritenuto legittimo.
Cassazione Civile, Sentenza n. 5803 del 28 febbraio 2019
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